Art. 13.
(Obblighi di informazione e di partecipazione al procedimento amministrativo).

      1. Le amministrazioni statali assumono iniziative dirette a favorire la conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai servizi di interesse della famiglia.
      2. A integrazione dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le associazioni familiari di cui all'articolo 6 della presente legge possono intervenire nei procedimenti amministrativi relativi alla gestione dei servizi e delle attività di interesse sociale, al fine di rappresentare gli interessi collettivi delle famiglie.

 

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